La registrazione delle società avviene in base alla Legge n. 9723 il 3.5.2007 e successive modifiche Per la registrazione dello Business che in pratica istituisce anche il registro commerciale delle imprese in Albania. 

Le società commerciali si registrano nel registro commerciale depositando online sul sito di internet governativo e-albania https://e-albania.al/ l’applicazione per la registrazione iniziale compilato con tutti i dati obbligatori secondo questa legge, lo statuto e l’atto di costituzione, in caso sono compilati come due atti separati, gli atti della nomina degli organi della società, in caso non sono inclusi (compresi) negli atti sopramenzionati, anche gli altri atti necessari per la costituzione secondo la legislazione in vigore.

Le società collettive, accomandita, e quelle a responsabilità limitata possono essere altrettanto registrate depositando soltanto l’applicazione per la registrazione iniziale, compilato con tutti i dati obbligatori secondo questa legge, i documenti di identificazione dei membri o dei soci e sottoscrivendo la dichiarazione speciale per la conoscenza, accettazione ed attuazione delle disposizioni legali in vigore, per l’organizzazione e il funzionamento del tipo di società che si registra. In questo caso l’applicazione per la registrazione iniziale e la dichiarazione sopraccitata, sottoscritta a secondo dei casi dai soci, i membri o dalle persone autorizzate di agire in nome e per loro conto, sostituisce l’atto di costituzione e lo statuto della società

Le sedi secondari e gli uffici di rappresentanza delle società straniere si registrano depositando l’applicazione della registrazione iniziale compilandola con tutti i dati obbligatori secondo questa legge incluso:

a.            L’atto di costituzione e lo statuto della società straniera quando questi documenti sono atti

separati od in mancanza l’atto equivalente della costituzione, secondo la legislazione straniera

incluso il loro testo interamente con le modificazioni precedenti.

b.            La documentazione che accerta la registrazione della società straniera sotto la giurisdizione

straniera

c.             La documentazione che accerta lo stato attuale della società straniera rilasciata entro un termine

di non più di 90 giorni dalla data dell’applicazione, con i dati della registrazione e della

rappresentazione compreso l’informazione se si trova in processo di liquidazione o di fallimento.

d.            il bilancio della società straniera riguardo al ultimo anno finanziario, tenuto secondo alle regole

(agli standard) richiesti dallo stato straniero in caso la società ha avuto delle attività per più di un

anno.

e.            La decisione o i altri atti degli organi competenti della società straniera, secondo la legislazione

straniera per l’apertura della sede (secondaria) o dell’ufficio di rappresentanza

Gli atti richiesti da questo punto sopraelencati 5 (a, b, c, d, e)possono essere sostituiti dall’applicazione per la registrazione nel caso che la persona, che chiede (applica) la registrazione e nello stesso tempo l’organo responsabile  per agire da solo in nome della società straniera.

Le società e le unioni di Risparmio-crediti, e le società di collaborazione reciproca si registrano depositando nel registro commerciale l’applicazione per la registrazione iniziale, compilato con tutti i dati obbligatori secondo questa legge, lo statuto e l’atto di costituzione in caso sono compilati come due atti separati, ed ogni altro documento richiesto dalla legislazione in vigore.

Nel caso della registrazione delle persone giuridiche o le società semplici con soci, azionari, o membro una persona giuridica straniera, a parte della documentazione richiesta secondo il tipo del soggetto al applicazione per la registrazione iniziale si allegano anche gli documenti  prescritte nell’ art 28 (5) nelle lettere  (a,b,c,d) di questa legge. Per la persona giuridica straniera.

Per la registrazione iniziale delle società commerciali è obbligatorio dichiarare i dati che vengono imposti dall’art 32 di questa legge, elencati sotto:

a.            il nome (La denominazione)

b.            la forma

c.             la data della costituzione

d.            i dati dell’identificazione dei fondatori

e.            la sede

f.             l’oggetto se è stato definito.

g.            la durata (della società) se è stata definita

h.            i dati di identificazione delle persone responsabili per l’amministrazione e la rappresentazione

della società nei confronti con i terzi, le competenze della rappresentanza e i termini della loro

nomina.

i.              le campioni (specimen) delle sottoscrizioni delle firme delle persone che rappresentano la

società nei confronti dei terzi.

Tutte queste informazioni vengono contemplate nell’’atto costitutivo e nello Statuto della società da costituire.

Per la registrazione iniziale della società collettiva a parte quanto previsto dall’art. 32 di questa legge, è obbligatoria anche la presentazione del tipo e del valore dei conferimenti di tutti i soci e la loro partecipazione nel capitale.

Per la registrazione iniziale della società accomandita a parte quanto previsto dall’art32 di questa legge, è obbligatoria anche la presentazione della somma e del valore  dei conferimenti di tutti i soci e la parte in questa somma o in questo valore di ogni socio “illimitato o “limitato” e la parte generale dei soci illimitati e la parte e ogni socio “limitato nella distribuzione dei utili e nella somma rimasta dopo la liquidazione della società.

Per la registrazione iniziale della società a responsabilità limitata a parte quanto previsto dall’art. 32 di questa legge, è obbligatoria anche la presentazione del valore del capitale sociale sottoscritte, il numero delle parti del capitale, il valore nominale di ciascuna parte, la partecipazione nel capitale, il valore ed il tipo dei conferimenti di ogni socio, e l’informazione se il capitale iniziale  sottoscritto è stato eseguito (pagato) o no.

Per la registrazione iniziale della società per azioni a parte quanto previsto dall’art 32 di questa legge, sono obbligatori anche questi dati:

a.            il valore del capitale sociale sottoscritto e la parte eseguita (pagata)

b.            Il numero e la forma delle azioni sottoscritte

c.             il valore nominale di ciascun azione

d.            il numero delle azioni sottoscritto da ogni azionario

e.            il valore e il tipo del conferimento di ciascun azionario, e la parte eseguita da ognuno.

f.             le condizioni particolari che limitano lo trasferimento delle azioni (se ci sono).

g.            Nel caso esistono categorie diverse di azioni, vengono presentate (notificate, fornite)i dati delle

lettere c, f, sopra per ogni categoria di azioni e i diritti a loro collegati.

h.            Le procedure per la conversione della forma dell’azione , se prevista nello statuto,

i.              Il valore totale o una previsione dei costi particolari al carico della società per le procedure della

costituzione.

j.             le precedenze che vengono riconosciute alle persone, i quali hanno (fatto parte)

k.            partecipato nella costituzione della società o particolari transazioni collegati al inizio del apertura

dell’attività economiche (se ci sono)

l.              i dati di identificazione dei membri del consiglio di sorveglianza, ed esperto contabile

autorizzato, ed i termini della loro nomina.

m.           il numero dei membri degli organi che guidano la società

n.            Le procedure di nomina degli organi che guidano la società se cambiano da quelli previsti dalla

legge.

o.            Le società (anonime) per azioni con offerta pubblica prima della registrazione iniziale deve

registrare anche i dati d’identificazione dei fondatori, progetto-statuto, ed effettuare le notifiche

posteriori, secondo le disposizioni legali corrispondenti.

I dati elencati sopra possono essere forniti, (dichiarate notificate) dallo statuto o dall’atto della costituzione o dei documenti allegati depositati.

Tutti i documenti prodotti dalla società estera dovranno essere tradotti in lingua albanese per poi essere legalizzata anche la traduzione.

Con tutti i documenti sopra descritti in tutti i due i casi, l’amministratore nominato della società di diritto  albanese, o una persona autorizzato da lui, registra la società al Centro Nazionale dello Business (Q.K.B.).

Dopo un giorno o al massimo due la società acquista personalità giuridica e prende il Numero Unico di Identificazione (NIPT/Codice fiscale). Il Centro Nazionale di Registrazione rilascia il certificato di iscrizione al Registro Commerciale. Con tale registrazione la società è attiva e viene iscritta d’ufficio nei tutti registri dei uffici pubblici competenti (Ufficio Tasse, Ufficio del Lavoro, comune ecc.).

Comunque per l’intera procedura tecnica e per la procedura della registrazione e’ meglio rivolgersi ad uno Studio Legal specializzata

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