Elementi di diritto societario in Albania

Il diritto societario albanese viene codificato nella legge  n. 9901 del 14.04.2008, “Per i commercianti e le società commerciali”, il quale contempla le norme che disciplinano le forme e modalità con cui si esercita l’attività d’impresa nella Repubblica di Albania.

Le società commerciali si costituiscono da due o più persone fisiche e/o giuridiche che concordano di raggiungere gli obbiettivi economici comuni tramite gli conferimenti nella società secondo le definizioni nel suo statuto.

Le società a responsabilità limitata e le società per azioni (fanno eccezione) possono essere costituite anche da un’unica persona fisica e/o giuridica (le società con un socio, o un solo azionario)

Dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della predetta norma, emerge la figura del “commerciante”, nonché quella delle “società commerciali”; queste ultime articolate per come emerge dall’elenco che segue in:

Orbene, la legge albanese non prevede espressamente una divisione tra società di persone e società di capitali come il diritto societario italiano. Tale distinzione tuttavia emerge dalla loro disciplina, poiché la “società collettiva” e la “società in accomandita” sono società di persone, mentre la “società a responsabilità limitata” e la “società per azioni” sono società di capitali.

La forma societaria più diffusa in Albania, è la locale società a responsabilità limitata (Sh.p.k.), quale modello di esercizio collettivo ed individuale dell’impresa caratterizzata dalla responsabilità limitata.

Per costituire una s.r.l. (sh.p.k.), l’ammontare minimo del capitale sociale richiesto dalla legge è di 100 leke (circa 0.80 Euro).

Al fine di perseguire un modello di esemplificazione legislativo che concorra ad agevolare ed incentivare la costituzione di nuove imprese, con la legge, n. 9723 del 03.05.2007 della  Repubblica di Albania, è stato costituito “Il Centro Nazionale dello Business” (QKB).

Attualmente la persona giuridica acquisisce esistenza per l’ordinamento giuridico albanese all’atto della Sua registrazione presso il (QKB).

I soggetti che hanno l’obbligo di registrarsi presso il QKB, secondo quanto dispone l’art. 22 della predetta legge, sono:

La domanda per la registrazione va presentata entro 15 giorni dall’inizio dell’attività per le persone fisiche e le società semplici, entro 15 giorni dall’atto costitutivo per le persone giuridiche.

La persona autorizzata dalla società, deposita la domanda di registrazione iniziale assieme alla documentazione necessaria presso il QKR.

A distanza di un giorno dal deposito, se la pratica viene approvata, si rilascia l’estratto di registrazione e il numero unico di identificazione il NIPT (l’equivalente del codice fiscale/partita IVA). Il sistema del QKB automaticamente registra la società, presso l’autorità delle imposte – asse, l’ufficio dei contributi previdenziali ed assistenziali e l’Ispettorato del Lavoro.

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